SEZIONE III
OPERATIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CON SEDE
LEGALE IN UNO STATO TERZO
1. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo che, ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 8, del TUB, intendono prestare in Italia l’attività di emissione di moneta elettronica attraverso lo stabilimento di succursali.
2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale
La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione allo stabilimento della prima succursale dell’istituto di moneta elettronica se verifica l’esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
A tal fine, la Banca d'Italia:
- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
. presenza della sede legale e della direzione generale dell’istituto nel territorio dello Stato terzo;
. esistenza di un fondo di dotazione versato di ammontare non inferiore al capitale minino iniziale indicato nel Capitolo II, Sezione II par. 2;
. presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto della casa madre, di un programma di attività (cfr. Capitolo II, Sezione III);
. possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell’istituto di moneta elettronica dei requisiti previsti dall’art. 114–quinquies, comma 1, lett. e), del TUB. Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto nel Capitolo II, Sezione IV;
. possesso da parte dei soggetti responsabili della succursale dei requisiti di idoneità, previsti dall’art. 114–quinquies, comma1, lett. e-bis), del TUB;
. insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
- al gruppo di appartenenza dell’istituto di moneta elettronica;
- a eventuali stretti legami tra l’istituto di moneta elettronica, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta:
. l’adeguatezza del programma di attività;
. la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell’istituto di moneta elettronica a garantirne la sana e prudente gestione;
. che l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità delle attività che la succursale intende esercitare;
. l’esistenza nello Stato di origine dell’istituto di moneta elettronica di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza;
. l’esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d’origine dell’istituto di moneta elettronica che costituisce la succursale;
. il consenso preventivo dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine all’apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività che intende svolgere la succursale;
. l’attestazione dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili dell’istituto di moneta elettronica.
L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della succursale o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale
L’istituto di moneta elettronica invia la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, allegando la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale della casa madre;
b) il programma di attività, previsto nel par. 2;
c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi;
d) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’istituto, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
e) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell’istituto (cfr. par. 2);
f) la mappa del gruppo di appartenenza;
g) l’attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
h) il verbale della riunione nel corso della quale l’organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti dei responsabili della succursale (1);
i) la dichiarazione dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine dalla quale risulti l’assenso all’apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività che la succursale intende svolgere. Nel caso in cui l’istituto di moneta elettronica intenda esercitare attività accessorie all’emissione di moneta elettronica deve essere, inoltre, attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;
j) l’attestazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine sulla solidità patrimoniale, sull’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.
Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato terzo diverso da Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti devono, inoltre, far conoscere alla Banca d’Italia la disciplina vigente nello Stato d’origine in materia di adeguatezza patrimoniale.
La documentazione indicata alle lett. e), g) e h), deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
4. Rilascio dell’autorizzazione
La Banca d'Italia in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto dell’esigenza di assicurare la sana e prudente gestione della succursale e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti -rilascia o nega l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
La succursale rispetta le disposizioni previste nelle presenti Disposizioni.
(1) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2. |
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5. Iscrizione all’albo
L’istituto di moneta elettronica invia alla Banca d’Italia il certificato che attesta l’avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.
La Banca d’Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale nell’albo degli istituti di moneta elettronica.
Successivamente all’iscrizione nell’albo, l’istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d'Italia l’avvio dell’operatività.
6. Decadenza e revoca dell’autorizzazione
La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla succursale, e contestualmente cancella la stesso dall’albo, quando la succursale:
- non si serve dell’autorizzazione entro dodici mesi. Prima della scadenza di tale termine, la succursale può chiedere alla Banca d’Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi;
- rinuncia all’autorizzazione.
Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella la succursale dal relativo albo.
Al di fuori della revoca di cui all’art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l’autorizzazione a una succursale e la cancella dall’albo quando:
- la stessa non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione previste nella presente Sezione;
- ha cessato di emettere moneta elettronica per un periodo superiore a sei mesi.
La revoca dell’autorizzazione è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 113-ter qualora vi sia ancora moneta elettronica emessa dalla succursale in circolazione.