L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di effettuare le seguenti operazioni:
- le operazioni di cessione o acquisizione di rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
- le operazioni di fusione o scissione;
- costituzione di un patrimonio destinato,da parte di un istituto che presta esclusivamente servizi di pagamento o attività di emissione di moneta elettronica e che intende svolgere anche altre attività imprenditoriali (cfr. Cap. X, par. 2). L’istituto invia alla Banca d’Italia la delibera di modifica dello statuto, concernente l’ampliamento dell’oggetto sociale, la delibera di costituzione del patrimonio destinato assunta dall’organo amministrativo e verbalizzata dal notaio, unitamente a una nuova relazione sulla struttura organizzativa e a uno schema rappresentativo della situazione patrimoniale e della dotazione di fondi propri del patrimonio destinato;
- modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell’organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario).
L’istituto può procedere all’operazione se entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia non avvia un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell’art. 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) o 114-quaterdecies, comma 3, lett. d), del TUB. Alla scadenza del medesimo termine l’istituto può depositare presso il registro delle imprese gli atti e le deliberazioni inerenti le operazioni o le modifiche statutarie.
Gli istituti inviano alla Banca d'Italia la prova dell’avvenuto deposito degli atti presso il registro delle imprese.
Se le operazioni rilevanti sono svolte nel contesto di una variazione di assetto proprietario dell’istituto, la loro realizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Banca d’Italia. Si applicano i termini di cui al Capitolo III, Sez. I.