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Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea |
DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.... |
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......che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE |
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DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.... |
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
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La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica: IT L 267/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.2009
( 1 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 2 ) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
( 3 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.a) enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all’articolo 38 di tale direttiva; b) istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all’articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità; c) uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale; d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche; e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.
2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.
3. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.
4. La presente direttiva non si applica al valore monetario memorizzato su strumenti esentati come specificato all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.
5. La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.
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Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;
2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;
3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;
4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.
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