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Gazzetta ufficiale
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DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.... |
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......che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE |
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DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.... |
TITOLO II
CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE
DELL’ATTIVITÀ
DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Articolo 3
Disposizioni prudenziali generali
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1. Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15, l’articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica.
2. Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l’istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa previamente le autorità competenti della propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.
Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.
Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.IT 10.10.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/11Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente paragrafo. Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.
Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e).
4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui all’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.
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Articolo 4
Capitale iniziale
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Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.
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1. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all’articolo 4 della presente direttiva.
2. Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.
Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.
Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.
3. Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l’attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.
4. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.
5. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all’istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l’istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20 % inferiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri:
a) quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa di assicurazione o riassicurazione;
b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall’emissione di moneta elettronica.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.IT L 267/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.2009
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1. Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:
a) la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE;
b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;
c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);
d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l’articolo 28 di tale direttiva;
e) attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.
I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1.
2. Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
3. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
4. L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.
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Articolo 7
Requisiti di tutela
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1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento non devono essere tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, ai sensi dell’articolo 4, punto 27), di tale direttiva, successive all’emissione della moneta elettronica.
2. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono voci dell’attivo rientranti in una delle categorie di cui all’allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 1 ), per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico non supera l’1,6 %, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15) di tale allegato.
Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.
In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1.
3. L’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.
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Articolo 8
Relazioni con i paesi terzi
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1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, relativamente all’avvio e l’esercizio della loro attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale all’interno della Comunità.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.
3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni intese a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento in tutta la Comunità.
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Articolo 9
Deroghe facoltative
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1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: IT 10.10.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/13
( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.a) le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 000 000 EUR; e b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.
Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica.
Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.
2. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la propria attività.
3. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia, ad essa non si applicano l’articolo 10, paragrafo 9, e l’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare soltanto alcune attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
5. La persona giuridica di cui al paragrafo 1:
a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e
b) almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente all’articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all’articolo 10.
7. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio.
9. Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il 30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.
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