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Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica....
 
......che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
 

DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica....

TITOLO III

EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA

 

Articolo 10
Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Articolo 11
Emissione e rimborsabilità


1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.
 2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.
 3. Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.IT L 267/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.20094. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:


a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o
c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.


5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.
6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data:


a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o
b) se l’istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.


7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l’emittente di moneta elettronica e tale soggetto.

Articolo 12
Divieto di interessi

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

Articolo 13
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
per la risoluzione delle controversie


Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti dal presente titolo.


 
DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
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