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Gazzetta ufficiale
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DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.... |
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......che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE |
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DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.... |
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 14
Misure di attuazione |
1. La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare le disposizioni della presente direttiva al fine di tener conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta misure volte a garantire l’applicazione coerente delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
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Articolo 15
Procedura di comitato |
1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all’articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
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Articolo 16
Armonizzazione piena
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1. Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l’articolo 5, paragrafo 7, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 9 e l’articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.
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Entro il 1 o novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare sull’applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.
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Articolo 18
Disposizioni transitorie
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1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.IT 10.10.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/15Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.
Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.
2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l’iscrizione automatici nel registro di cui all’articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell’autorizzazione.
3. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell’articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere moneta elettronica.
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Articolo 19
Modifiche alla direttiva 2005/60/CE
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La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:
1) all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»;
2) all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) alla moneta elettronica quale definita nell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (*), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.
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(*) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7».
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Articolo 20
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
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La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) “ente creditizio”: un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;»;
b) il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) “ente finanziario”: un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell’allegato I;»;
2) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«15. Emissione di moneta elettronica.»
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La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2011, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
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1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.IT L 267/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolo 23
Entrata in vigore |
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo Per il consiglio
Il presidente La presidente
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