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Progetto IMEL 2
 
Disposizioni di vigilanza per gli ISTITUTI DI PAGAMENTO e gli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
 
Vigilanza bancaria e finanziaria. Documento per la consultazione. Disposizioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
 
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
 
BANKITALIA - Disposizioni di Vigilanza per gli

ISTITUTI DI PAGAMENTO e ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

| DOCUMENTI in CONSULTAZIONE |
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (CONSULTAZIONE).....
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Documento per la consultazione Disposizioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (CONSULTAZIONE).....
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TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI (CONSULTAZIONE) ......
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Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (IMEL)....
Disposizioni Bankitalia per IMEL
IMEL 2 - ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA


Gli istituti di moneta elettronica sono regolati:

  • dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica;
  • dal Titolo V – bis del TUB.
  • altri provvedimenti ...omissis....vedi documento originale

 


DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per:

  • agente”: l’agente di cui all’art. 128-quater, comma 6, del TUB, che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica;
  • clienti/clientela”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o giuridica che detiene la moneta elettronica;
  • conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
  • controllo”: le fattispecie previste dall’art. 23 del TUB;
  • depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;
  • esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche;
  • gruppo di appartenenza dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica”: i soggetti italiani o esteri che:
  • controllano l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica;
  • sono controllati dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica;
  • sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica;
  • istituti di moneta elettronica”: le persone giuridiche, diverse dalle banche, autorizzate in Italia ad emettere moneta elettronica, conformemente a quanto previsto dall’art. 114-quinquies del TUB;
  • istituti di moneta elettronica comunitari”: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
  • istituti di pagamento”: le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB;
  • istituti di pagamento comunitari”: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
  • istituto o istituti”: l’istituto di moneta elettronica e l’istituto di pagamento;
  • istituto comunitario”: l’istituto di moneta elettronica e l’istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
  • libera prestazione di servizi”: l’esercizio di attività nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e senza il ricorso ad agenti;
  • organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
  • organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria -spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
  • organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
  • organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
  • partecipazione”: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB, le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
  • partecipazione indiretta”: le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
  • partecipazione qualificata”: la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole o il controllo sulla gestione dell'impresa partecipata;
  • rimessa di denaro”: il servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
  • rischi operativi”: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. È compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie;
  • soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica”: le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell’art. 114-quater del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per conto di un istituto di moneta elettronica;
  • servizi di pagamento”: si intendono i servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB;
  • stretti legami”: le fattispecie riportate nell’art. 1, comma 2, lett. h) del TUB;
  • titoli di debito “qualificati”: i titoli di debito inclusi nella tabella di cui all’Allegato E del Titolo II, Capitolo IV delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all’1,6%, ad esclusione delle “altre posizioni qualificate” menzionate in calce alla tabella in questione.
    Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.
 

 

 
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