- “EBA”: European Banking Authority –Autorità bancaria europea, istituita con il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
- “agente”: il soggetto di cui all’art. 128-quater del TUB;
- “clienti/clientela”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o giuridica che detiene la moneta elettronica;
- “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
- “controllo”: le fattispecie previste dall’art. 23 del TUB;
- “CRR”: il Regolamento (UE) n. 575/2013;
- “dati sensibili relativi ai pagamenti”: dati di cui all’articolo 1, comma 2, lett. q-quater) del d.lgs. n. 11/2010;
- “depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e di paesi terzi;
- “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche;
- “gruppo di appartenenza dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica”: l’insieme delle società italiane o estere che, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile:
1. controllano l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica;
2. sono controllati dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica;
- “istituti di moneta elettronica”: gli istituti di cui all’1, co. 2, lett. h- bis), del TUB;
- “istituti di moneta elettronica comunitari”: gli istituti di cui all’1, co. 2, lett. h-ter), del TUB; gli istituti di cui all’1, co. 2, lett. h-bis.1) del TUB;
- “istituti di pagamento”: gli istituti di cui all’art. 1, co. 2, lett. h- sexies), del TUB;
- “istituti di pagamento comunitari”: gli istituti di cui all’1, co. 2, lett. h-septies), del TUB;
- “istituto o istituti”: l’istituto di moneta elettronica e l’istituto di pagamento italiano;
- “istituto comunitario”: l’istituto di moneta elettronica e l’istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
- “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui -ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- “organo con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- “partecipazione”: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB, le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- “partecipazione indiretta”: le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “partecipazione qualificata”: la partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole o il controllo sulla gestione dell'impresa partecipata;
- “prestatori del servizio di disposizione di ordini di pagamento”: gli istituti di pagamento autorizzati a prestare esclusivamente il servizio di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) n. 7, del TUB;
- “prestatori del servizio di informazione sui conti”: gli istituti di pagamento autorizzati a prestare esclusivamente il servizio di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) n. 8, del TUB;
- “punto di contatto centrale”: il soggetto o la struttura di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del TUB;
- “rischi operativi”: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. È compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie;
- “rischi di sicurezza”: il rischio derivante dall’inadeguatezza o dalla mancanza di processi interni oppure da eventi esogeni che hanno, o potrebbero avere, un effetto negativo sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei sistemi che impiegano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e/o delle informazioni utilizzate per la prestazione dei servizi di pagamento. È compreso il rischio derivante da attacchi informatici o da un livello inadeguato di sicurezza fisica;
- “soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica”: le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell’art. 114-bis.1 del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per conto di un istituto di moneta elettronica;
- “servizi di pagamento”: i servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. h- septies.1), del TUB (1);
- “stretti legami”: le fattispecie riportate nell’art. 1, comma 2, lett. h), del TUB;
- “titoli di debito qualificati”: i titoli di debito inclusi nella tabella di cui all’articolo 336, paragrafo 1, del CRR, per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all’1,6 per cento ad esclusione delle “altre posizioni qualificate” come definite dal paragrafo 4 del medesimo articolo del CRR.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB e nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.